Informazioni per il Contribuente

In questa sezione sono riportati una serie di informazioni ed approfondimenti utili per il contribuente e per il cittadino, al fine di comprendere meglio la Tassa Rifiuti e i comportamenti da seguire nelle varie situazioni.

Premessa

A decorrere dall'anno 2020 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 443/2019 ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale reca le disposizioni e i criteri per la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, finalizzato alla determinazione delle tariffe da applicare.

La TARI (Tassa Rifiuti) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti e il servizio di spazzamento e lavaggio strade, a carico dell'utilizzatore. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull’intero territorio comunale. Principalmente può essere suddivisa in due macro categorie, la prima riferita alle utenze domestiche e la seconda alle utenze non domestiche.

Utenze Domestiche: sono riconducibili alle utenze domestiche i rifiuti prodotti nelle abitazioni quali ad esempio scarti e resti di cibo, imballaggi e contenitori di alimenti e bevande (plastica, vetro, metalli, cartone), sfalci d'erba e potature di giardini (in piccole quantità), indumenti usati ecc.., conferibili negli appositi contenitori nei giorni stabili con la modalità porta a porta. In quantità limitate possono essere smaltiti anche i cosiddetti "Ingombranti", quali ad esempio vecchi elettrodomestici, mobilio, materassi ecc.., conferibili solo previo appuntamento da fissare col Gestore e nei giorni con esso stabiliti (vedi sezione Gestore per dettagli). 

Utenze non domestiche: sono riconducibili alle utenze non domestiche i rifiuti prodotti dalle attività produttive assimilabili ai rifiuti domestici. Sono assimilabili ai rifiuti domestici scarti e resti di cibo, imballaggi e contenitori di alimenti e bevande (plastica, vetro, metalli, cartone) ecc.. Sono esclusi i rifiuti speciali e pericolosi per i quali occoro procedimenti complessi e diversi per il loro smaltimento.


Soggetti

I soggetti coinvolti in modo diretto nella raccolta dei rifiuti sono il Comune di Villacidro e il Gestore, i quali assolvono a compiti diversi ma sono accomunati da un unico scopo, fornire il Servizio della Raccolta Rifiuti.

Il Comune di Villacidro è l'Ente che garantisce il servizio, gestendo i rapporti con gli utenti, bandisce le gare d'appalto, approva le tariffe, le liste di carico, la bollettazione ecc.. All'interno dell'Ente vi sono diversi Organi e Uffici che seguono le varie fasi del complesso iter in cui si compone il Servizio della Raccolta Rifiuti. In modo molto schematico possiamo suddividere l'Ente in tre settori principali:

  • Consiglio Comunale: approva le tariffe, il numero delle rate e le date di scadenza (in base ai dati forniti dagli Uffici e dal Gestore);
  • Servizio Tecnico Lavori Pubblici: bandisce la gara d'appalto e lo aggiudica al vincitore, gestisce i rapporti col Gestore (vincitore della gara d'appalto) vigilando sulla corretta attuazione dell'appalto ecc.;
  • Servizio Economico-Finanziario e Tributi: gestisce i rapporti con l'utenza, propone le tariffe, redige la lista di carico, aggiorna la banca dati dei contribuenti ecc.;  

Il Gestore è la società vincitrice della gara d'appalto incaricata della raccolta dei rifiuti. Effettua la raccolta e il conferimento in discarica dei rifiuti urbani raccolti suddivisi per tipologia (organico, plastica, vetro ecc.), programma ed effettua il ritiro degli "ingombranti", gestisce rapporti con l'utenza relativamente a segnalazioni, disservizi, reclami, assegnazione kit bidoni e sacchetti (ove previsto), effettua il lavaggio e spazzamento delle strade ecc.. Il tutto avviene in base alle modalità stabilite nel contratto d'appalto ed alla normativa di settore vigente.

Altro soggetto coinvolto nel ciclo dei rifiuti è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'ARERA è coinvolta in modo indiretto nel ciclo dei rifiuti in quanto non partecipa attivamente al servizio di raccolta rifiuti ma indirettamente, avendo la stessa il compito di verifica e controllo sull'operato del Gestore e degli Enti coinvolti, dettando anche le linee guida e direttive per la corretta determinazione delle tariffe. Lo scopo è quello di tutelare il cittadino fruitore del servizio, garantendo la massima trasparenza. L'ARERA ha messo a disposizione del cittadino lo Sportello per il Consumatore che oltre ad occuparsi dei servizi Luce e Gas e Idrico, dal 2018 si occupa anche dei Rifiuti domestici. A questo link  è possibile consultare la nota informativa di ARERA sullo Sportello del consumatore, mentre a questo link  si accede direttamente allo Sportello per il Consumatore . Si rimanda ai link precedenti per maggiori approfondimenti.


Chi deve pagare

Presupposto per l’applicazione della Tassa Rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice di detenzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. La Tari è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come ad esempio le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.

La Tassa Rifiuti è dovuta sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. Per le utenze non domestiche, nel caso di produzione di rifiuti speciali o non assimilabili a quelli urbani, è preferibile contattare l'Ufficio Tributi per avere maggiori informazioni.

Si ricorda che il pagamento della tassa è obbligatorio, previsto dalla normativa statale e la mancata ricezione dell’avviso presso il domicilio non esonera il contribuente dal pagamento. Si invitano pertanto i cittadini che, per qualsiasi motivo, non abbiano ricevuto l’avviso di pagamento TARI presso il proprio domicilio a contattare l'Ufficio Tributi  per informazioni e la consegna di un eventuale duplicato.

Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento Comunale componente TARI .


Reclami e Contatti

In base alla natura della segnalazione o richiesta di informazione, la stessa andrà inoltrata al soggetto competente. A titolo esemplificativo si riportano i soggetti e le eventuali richieste ad essi riconducibili:

  • Ufficio Tributi si potranno richiedere informazioni sulla bollettazione, sullo stato dei pagamenti e posizione contributiva, aggiornamento dei dati dell'utenza, reclami e istanze di riesame delle utenze a ruolo, informazioni e modalità per la presentazione delle dichiarazioni ecc.;
  • Servizio Tecnico Lavori Pubblici segnalazione di disservizi, mancato svolgimento del servizio, zona di appartenenza in base al calendario di raccolta ecc.;
  • Gestore (AVR spa) segnalazione di disservizi, reclami, consegna kit contenitori, calendario di raccolta ecc.;

Di seguito si riportano i vari recapiti e modalità di contatto dei soggetti coinvolti.

Ufficio Tributi:
ATTENZIONE: a causa dell’evolversi dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 ed alla graduale riapertura al pubblico degli Uffici, i contatti e modalità sotto riportati potranno subire variazioni. La ricezione del pubblico presso l’Ufficio Tributi è preferibile previo appuntamento. Eventuali modifiche a tale organizzazione verranno pubblicate nel sito istituzionale.
 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti:
telefonicamente ai numeri 3312300348 - 3665719546;
Al seguente indirizzo e-mail: tributi@comune.villacidro.vs.it
Presso l'Ufficio Tributi sito in Piazza Municipio n. 1 con orari di ricevimento nei giorni di:
previo appuntamento Lunedì – mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
- ingresso libero Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 - giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
 
Si precisa che le richieste e comunicazioni ufficiali devono essere trasmesse esclusivamente al Protocollo Generale dell’Ente ed indirizzate all’Ufficio Tributi nei seguenti modi:
  • • a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Municipio n. 1;
  • • tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it;
  • • tramite servizio postale;
Vai alla sezione Modulistica Ufficio Tributi in cui è possibile scaricare la modulistica per dichiarazione nuove utenze/variazioni, istanze di riesame, richieste di rateizzazione ecc..
Al fine di migliorare il servizio e ridurre i tempi di risposta ed evitare ripetute richieste di integrazioni documentali, si prega di leggere attentamente quanto riportato nella modulistica, compilando correttamente i campi obbligatori ed allegando la documentazione ivi richiesta. 

 

Servizio Tecnico Lavori Pubblici:
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti:
• telefonicamente ai numeri 3665702812 - 070/93442229;
• Ai seguenti indirizzi e-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it - PEC: llpp@pec.comune.villacidro.vs.it
• Presso l'Ufficio sito in Piazza Municipio n. 1 - piano 2°,
Orari di ricevimento:
previo appuntamento Lunedì – mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
- ingresso libero Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 - giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Si precisa che le richieste e comunicazioni ufficiali devono essere trasmesse esclusivamente al Protocollo Generale dell’Ente ed indirizzate all’Ufficio Tributi nei seguenti modi:
  • • a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Municipio n. 1;
  • • tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it;
  • • tramite servizio postale;

 

AVR spa (Gestore)
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti: 
 Vai alla scheda del Gestore 

Percentuale di Raccolta Differenziata

La percentuale di Raccolta Differenziata conseguita nel Comune di Villacidro con riferimento agli ultimi tre anni solari è la seguente:

  • anno 2017: 67,24%   
  • anno 2018: 67,30%
  • anno 2019: 77,40%
  • anno 2020: non pervenuto (dato in elaborazione)       

Fonte: ISPRA 


Determinazione della Tariffa

Come accennato in premessa a decorrere dall'anno 2020 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 443/2019 ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale reca le disposizioni e i criteri per la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, finalizzato alla determinazione delle tariffe da applicare. I criteri di calcolo utilizzati nel MTR fanno uso di complesse formule (anche di matematica finanziaria), non facilmente comprensibili dal fruitore finale del servizio, analizzando in modo dettagliato tutto il ciclo integrato per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il MTR possiamo definirlo come un'evoluzione del Metodo Normalizzato definito dal D.P.R. n. 158 del 1999 (sul quale si basa), adeguandolo ai principi di gestione odierna, tenendo conto di tutte le spese, investimenti (ammortamenti, smobilizzi, capitalizzazioni ecc.) e proventi (derivanti dalla vendita dei prodotti riciclabili quali vetro, plastica, metalli, organico ecc.) sostenuti nel ciclo integrato dei rifiuti. I criteri di calcolo previsti nel MTR tengono conto anche della componente di conguaglio riferita ad n-2, ossia ai due anni precedenti.

Per l'anno 2020 il costo del servizio comprenderà anche la componente di conguaglio riferita all'anno 2018, mentre il costo del servizio per l'anno 2021 comprenderà la componente di conguaglio 2019. La componente di conguaglio ha lo scopo di bilanciare le spese sostenute dall'Ente, essa può avere valore positivo o negativo ossia verrà portata in aumento o in detrazione dal totale del costo del servizio per l'anno di riferimento. Tale componente è stata prevista al fine di garantire il principio di copertura integrale del servizio a carico dei fruitori (utenti). La componente di conguaglio è stata introdotta per colmare le differenze tra i costi preventivati e i costi effettivi. Tali differenze sono dovute al fatto che il costo della TARI è determinato per l'anno solare in corso, ed essendo lo stesso quantificato ad inizio anno, occorre pertanto utilizzare dei costi di previsione basati su quelli di gestione dell'anno precedente. Nè consegue che al momento di determinare il costo del servizio non sia possibile sapere la quantità effettiva di rifiuti conferiti al 31 dicembre dell'anno di riferimento e nemmeno il numero delle utenze e superfici tassabili (ad esempio variazioni effettuate da parte dei contribuenti nell'arco dell'anno). Tali dati sono desumibili solo a posteriori, determinati a consuntivo. I costi del servizio effettivi, determinati a consuntivo, possono essere maggiori o minori rispetto a quanto preventivato, generando un gettito che potrebbe non corrisponde al costo effettivo. In questi casi interviene la componente di conguaglio, che serve a compensare le differenze e portare il gettito tributario pari al costo del servizio.

Una volta determinato il costo totale del servizio per l'anno di riferimento, occorre determinare le tariffe. Le tariffe altro non sono che la ripartizione del costo del servizio su tutti gli utenti. La ripartizione avviene utilizzando i criteri previsti nel Metodo Normalizzato definito dal D.P.R. n. 158 del 1999. Il Metodo Normalizzato ha suddiviso la tariffa in due componenti principali: parte fissa composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La ripartizione delle due componenti avviene con l'utilizzo di coefficienti, suddivisi in base alla tipologia di utenza, Ka (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare) per le utenze domestiche, Kc (coefficiente potenziale di produzione) e Kd (coefficiente di produzione Kg/mq anno) per le utenze non domestiche, determinati nell'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999. Le componenti Ka e Kb (utenze domestiche) sono suddivise in base al numero degli occupanti/componenti il nucleo familiare e vanno da "1" fino a "6 o più". Le componenti Kc e Kd (utenze non domestiche) sono suddivise in base al tipo di attività svolta/natura dell'occupazione ed attualmente sono state codificate 30 attività. Per le attività non ricomprese nell'elenco di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, si procede per analogia. I coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd sono scaturiti da studi approfonditi effettuati dagli esperti incaricati dal Governo, suddividendo l'Italia in tre aree Nord Centro e Sud.

Stabiliti i coefficienti K (a,b,c,d), gli stessi verranno utilizzati per determinare le due componenti (parte fissa e parte variabile) delle tariffe per l'anno di riferimento. La Tassa Rifiuti per l'utente finale è costituita dalla somma delle due componenti. Avremo pertanto:

Utenza Domestica: 
  • Parte fissa: determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti: €/mq. x superficie in mq.
  • Parte variabile: determinata in relazione al numero degli occupanti. Gli importi sono determinati per 6 casistiche che vanno da "1 occupante" fino a "6 occupanti o più".

 

Utenza NON Domestica: 
  • Parte fissa: determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base del coefficiente potenziale di produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: €/mq. x superficie in mq.
  • Parte variabile: determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base del coefficiente di produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: €/mq. x superficie in mq.

 

Da quanto fin qui esposto, ne consegue che il calcolo della Tassa Rifiuti cerca di ripartire nel modo più equo possibile i costi della raccolta rifiuti, applicando per le utenze domestiche una proporzionalità tra gli occupanti e la superficie dell'immobile, mentre per le utenze non domestiche la suddivisione è effettuata in base alla tipologia di attività ed il potenziale di produzione di rifiuti che la stessa può avere. 

A titolo esemplificativo, prendiamo in considerazione due utenze domestiche ed ipotizziamo i seguenti scenari:

Esempio A: 
- utenza di Mario Rossi composta da 4 occupanti e una abitazione di 100 mq.;
- utenza di Giuseppe Verdi composta da 2 occupanti e una abitazione di 100 mq.;
determiniamo ora gli importi dovuti utilizzando le tariffe vigenti per l'anno 2019:
- Mario Rossi: (parte fissa € 1,36431 x 100 mq. = € 136,431) + (parte variabile € 136,42836 (4 occupanti)) = € ‭272,85936‬
- Giuseppe Verdi: (parte fissa € 1,17656 x 100 mq. = € 117,656) + (parte variabile € 65,21941 (2 occupanti)) = € ‭182,87541‬
A parità di superficie dell'abitazione, il sig. Verdi pagherà meno di TARI rispetto al sig. Rossi in quanto il numero degli occupanti è inferiore

 

Esempio B: 
- utenza di Mario Rossi composta da 2 occupanti e una abitazione di 100 mq.;
- utenza di Giuseppe Verdi composta da 2 occupanti e una abitazione di 150 mq.;
- Mario Rossi: (parte fissa € 1,17656 x 100 mq. = € 117,656) + (parte variabile € 65,21941 (2 occupanti)) = € ‭182,87541‬‬
- Giuseppe Verdi: (parte fissa € 1,17656 x 150 mq. = € 176,484‬) + (parte variabile € 65,21941 (2 occupanti)) = € ‭241,70341‬‬
A parità di occupanti, il sig. Rossi pagherà meno di TARI rispetto al sig. Verdi in quanto la superficie dell'abitazione è inferiore

N.B. Agli importi determinati in base alle tariffe TARI deve essere aggiunto il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA),  anche noto come "contributo provinciale" o "addizionale provinciale", che fino al 2019 veniva deliberato di anno in anno e poteva avere un valore massimo del 5%, dal 2020 ha assunto il valore fisso del 5%. Non si applica l'IVA in quanto si tratta di una tassa e non di un corrispettivo.  (negli esempi sopra riportati occorrerà aggiungere il 5% di tributo provinciale)

Negli esempi sopra proposti emerge la ripartizione proporzionale che ciascuna componente della tariffa (parte fissa e parte variabile) ha sulla determinazione dell'importo totale, garantendo maggiore equità fiscale ed equilibrio di ripartizione dei costi del servizio su tutte le utenze.


Riduzioni

Sono previste delle riduzioni della TARI che possono agire sulla tariffa, sulla superficie o per fasce di reddito, a seconda della tipologia dell'utenza (domestica e non domestica) e di specifiche condizioni.

Utenze domestiche: riduzione della tariffa per uso limitato dell'immobile rientrante in una delle seguenti fattispecie:
  1. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
  2. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;  
N.B. è a carico dell'utente dimostrare la sussistenza dei requisiti per usufruire delle suddette agevolazioni. La mancata dimostrazione comporta la non applicazione della riduzione.

 

Utenze non domestiche: La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso (attestazione del riciclo, formulari, MUD o documentazione equivalente). La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
Nella tabella seguente sono riportate le aliquote di riduzione della tariffa quota variabile in base ai rifiuti avviati al riciclo:
Percentuale di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo
Percentuale di riduzione
Fino al 25%
20%
Dal 25,01% al 50%
40%
Dal 50,01% al 75%
60%
Oltre il 75%
80%

Per il calcolo della percentuale di rifiuti avviati al riciclo si applica la seguente formula:
R=(Qdich/(Kd)*S)*100
R percentuale di rifiuti avviati al riciclo
Qdich è la quantità avviata al riciclo,
Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato adottato dall'Ente
S è la superficie a ruolo dell'attività.

 

Utenze non domestiche: è prevista la riduzione delle superfici tassabili nel caso di una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo (produzione di soli rifiuti speciali), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
ATTIVITA’
RIDUZIONE
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE
30%
FALEGNAMERIE
50%
AUTOCARROZZERIE
60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI
30%
GOMMISTI, OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA
40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO
30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
30%
LAVANDERIE E TINTORIE
30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE
50%
CANTINE VINICOLE – FRANTOI OLEARI
40%
AMBULATORI MEDICI , VETERINARI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)
20%

 

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
  1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta.
  2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

 

Bonus Sociale per i Rifiuti
Il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, all'art. 57-bis comma 2. ha introdotto la possibilità di accesso a condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'ARERA con propri provvedimenti, definirà le modalità attuative sulla base dei principi e dei criteri individuati con D.P.C.M. da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (entro il 23/04/2020).
Attualmente non sono ancora state definite le modalità operative per la richiesta del bonus, si rimane in attesa dell'approvazione dei provvedimenti da parte di ARERA e del Presidente del Consiglio.

 

Come richiedere le riduzioni

Le riduzioni sopra descritte devono sempre essere richieste dal contribuente, presentando la dichiarazione ai fini TARI (per utenze domestiche o non domestiche) scaricabile dalla sezione Modulistica Ufficio Tributi . La dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi e deve essere presentata entro 30 giorni dalla richiesta di riduzione. Dovrà essere presentata la dichiarazione ai fini TARI anche per il venir meno delle condizioni di riduzione, sempre entro 30 giorni.

Per le Utenze non domestiche che usufruiscono della riduzione per avvio a riciclo (direttamente o tramite soggetti autorizzati), la dichiarazione andrà presentata solo il primo anno, mentre per gli anni successivi basterà la presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

N.B. è a carico dell'utente dimostrare la sussistenza dei requisiti per usufruire delle suddette agevolazioni. La mancata dimostrazione e la mancata presentazione della dichiarazione TARI comportano la non applicazione della riduzione.


Modalità di Pagamento

Il pagamento della Tassa Rifiuti, fino all'anno d'imposta 2020, può essere effettuato di norma con il modello F24 precompilato allegato all'avviso di pagamento. A partire dall'anno d'imposta 2021 il pagamento deve essere fatto attraverso la piattaforma PagoPA (sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione), utilizzando i modelli di pagamento allegati all'avviso o con lo sportello telematico del contribuente LINKmate

L’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, stabilisce che dopo il 28 febbraio 2021, i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d’Italia non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Sistema pagoPA, ove abbiano come beneficiario una pubblica amministrazione.
Con il nuovo modello di versamento PagoPA sono state ampliate le possibilità di pagamento, sia in modalità classica (versione cartacea del modello) sia in modalità telematica (home e remote banking, App ecc.). Inoltre l’utilizzo del versamento PagoPA consente di evitare gli errori commessi nei versamenti con F24 in quanto non sarà possibile pagare due volte la stessa rata, non ci saranno errori di digitazione di codice fiscale, codice ente o codice tributo, essendo la procedura semplificata e automatizzata. I pagamenti si possono effettuare:
Versione cartacea: recandosi presso uno sportello degli intermediari di Banche, Poste, Ricevitorie autorizzate (Sisal, tabacchini, Lottomatica ecc.) ed esibendo il modello cartaceo di versamento PagoPA che si intende pagare;
Modalità telematica

  • tramite App utilizzando quelle messe a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento quali banche, Poste ecc., tramite la AppIO. Basta semplicemente inquadrare il QRcode presente sul modello di versamento e seguire le istruzioni della App stessa;
  • online tramite siti qualificati che offrono il servizio di pagamento, inserendo il Codice Ente e il Numero dell’avviso (IUV) riportati sul modello di versamento;
  • home e remote banking utilizzando i servizi online messi a disposizione dalla propria Banca o Posta o con i terminali abilitati al servizio (ATM, Postamat ecc..), inserendo i dati riportati sul modello di versamento;
  • tramite il servizio LINKmate, il nuovo sportello online del contribuente, dal quale è possibile effettuare i pagamenti e visualizzare la propria posizione di contribuente. Il servizio è disponibile al seguente link https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=L924 

ESCLUSIVAMENTE per gli utenti residenti all’estero il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT32E0760104800000016162091 – BIC BPPIITRRXXX – indicando nella causale il codice tributo (3944), il numero della rata, l’anno di riferimento della tassa e il nominativo del contribuente.


Ritardato od Omesso Pagamento

Il ritardato o mancato pagamento delle imposte alle scadenze dovute comporta, per il contribuente, l'applicazione di sanzioni ed interessi. La regolarizzazione degli importi dovuti e non versati può avvenire in due modi: a seguito di Attività di Accertamento da parte dell'Ente o Spontaneamente da parte del contribuente. Le due fattispecie attivano delle procedure diverse tra loro ma accomunate dallo scopo di regolarizzare la situazione del contribuente. L'attività di accertamento comporta l'applicazione di sanzioni maggiori rispetto alla regolarizzazione spontanea, in quanto nella seconda ipotesi viene premiata la volontà del contribuente, con una riduzione considerevole delle sanzioni, di voler procedere spontaneamente alla regolarizzazione. Di seguito si descrivono le due fattispecie.

Ravvedimento Operoso

Nel caso il contribuente non versi l'imposta dovuta alle scadenze previste, può regolarizzare la sua posizione con l'istituto del Ravvedimento Operoso, a fronte del pagamento di una sanzione ridotta e degli interessi legali fino alla data di pagamento. La sanzione è proporzionale al periodo di ritardo (maggiore è il ritardo maggiore sarà la sanzione da applicare). Il combinato disposto dalla conversione in legge del Decreto Fiscale 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha esteso il così detto ravvedimento lungo anche ai tributi locali, permettendo di fatto ai contribuenti di poter regolarizzare i debiti tributari scaduti da oltre un anno col pagamento di una sanzione ridotta (in precedenza per i tributi locali il ravvedimento poteva essere fatto massimo entro un anno dalla scadenza). La sanzione come detto in precedenza, è rapportata al periodo di ritardo e si articola in 6 fasce. Nelle tabelle seguenti sono riportate le sanzioni e i tassi di interesse legale previsti e degli esempi di calcolo delle sanzioni e degli interessi.

N.B. il Ravvedimento Operoso non può essere fatto dopo l'emissione di avvisi di accertamento o quando siano già iniziate le attività di accertamento.

Tabella Sanzioni per ravvedimento operoso
ritardo
sanzione prevista
% da applicare su importo non pagato
entro 14 giorni
1/15 del minimo
0,10% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)
dal 15° al 30° giorno
1/10 del minimo
1,50%
dal 30° al 90° giorno
1/9 del minimo
1,67%
dal 90° giorno ed entro 1 anno
1/8 del minimo
3,75%
da 1 a 2 anni
1/7 del minimo
4,29%
oltre 2 anni
1/6 del minimo
5,00%
 
Tabella Tassi di interesse legale
Dal
Al
Saggio
Normativa
01/01/2012
31/12/2013
2,50%
Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014
31/12/2014
1,00%
Dm Economia 12/12/2013
01/01/2015
31/12/2015
0,50%
Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016
31/12/2016
0,20%
Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017
31/12/2017
0,10%
Dm Economia 7/12/2016
01/01/2018
31/12/2018
0,30%
Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019
31/12/2019
0,80%
Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020
31/12/2020
0,05%
Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021
 
0,01%
Dm Economia 11/12/2020
 
Come si calcola:
sanzione: moltiplicando l'imposta non versata per la sanzione corrispondente al ritardo.
Esempio: imposta non versata di € 100,00, ritardo di 20 giorni.
Calcolo: € 100,00 x 1,50% = € 1,50 (sanzione)
 
interessi: gli interessi sono calcolati giorno per giorno in base ai giorni di ritardo, applicando il tasso legale di interesse relativo al periodo di riferimento.
Esempio 1: imposta non versata di € 100,00, ritardo di 20 giorni, anno 2020. 
Calcolo: (€ 100,00 x 0,05%) / 365 x 20 giorni = € 0,0027 (interessi)
 
Esempio 2: imposta non versata di € 100,00, scadenza pagamento 18/06/2018, data di pagamento 09/04/2020. Per il calcolo occorre procedere anno per anno in quanto i tassi di interesse variano, determinando i giorni di ritardo suddivisi per annualità.
Calcolo:
anno 2018 = 196 giorni (dal 19/06/2018 fino al 31/12/2018).  Calcolo: (€ 100,00 x 0,30%) / 365 x 196 giorni = € 0,16
anno 2019 = 365 giorni (considero 1 anno). Calcolo: (€ 100,00 x 0,80%) = € 0,80
anno 2020 = 100 giorni (dal 01/01/2020 al 09/04/2020 compreso) Calcolo: (€ 100,00 x 0,05%) / 365 x 100 giorni = € 0,014
Totale interessi = € 0,16 + € 0,80 + € 0,014 = € 0,974 (arrotondato diventa € 0,97)
 
Attività di Accertamento

Nel caso il contribuente non versi l'imposta dovuta alle scadenze previste e non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione con l'istituto del Ravvedimento Operoso, l'Ente avvia l'Attività di Accertamento per il recupero della tassa non versata. L'attività di accertamento qui descritta è riferita al recupero dei tributi non versati ma già inseriti nelle liste di carico TARI

L'Ente per prima cosa verificherà per un dato anno d'imposta, la situazione della riscossione relativa alla lista di carico della TARI. Dalle verifiche emergeranno principalmente tre fattispecie per ciascun contribuente: Pagato (i pagamenti del contribuente sono regolari), Pagato Parzialmente (l'importo dovuto non è stato versato completamente) e NON Pagato (nessun pagamento effettuato). Per gli utenti con lo stato Pagato Parzialmente e NON Pagato verrà notificato, con spese di spedizione a carico del contribuente, il sollecito di pagamento dell'importo non versato. Per gli utenti che non pagheranno nemmeno il sollecito, si procederà all'emissione dell'Avviso di Accertamento Esecutivo per Omesso/Insufficiente Versamento, relativo all'anno d'imposta non pagato, con sanzioni interessi e spese di notifica a carico del contribuente. L'Avviso di Accertamento Esecutivo costituisce titolo idoneo ad attivare le procedure di riscossione coattiva (pignoramento, fermo amministrativo, ipoteca legale ecc.) e il conseguente affidamento all'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione o altro soggetto all'uopo individuato). La sanzione applicata a termini di legge per l'omesso/insufficiente versamento è pari al 30% dell'importo non versato oltre gli interessi maturati e spese di notifica. Per gli avvisi di accertamento per omesso/insufficiente versamento è ammesso il ricorso nanti le commissioni tributarie adite, con le modalità specificate nell'avviso stesso. 

Per qualunque dubbio, informazione o conoscere lo stato dei vostri pagamenti, si consiglia di contattare l'Ufficio Tributi, il quale è a disposizione per fornirvi le informazioni del caso. 


Segnalazioni e Correzioni dei dati

Il contribuente ha la facoltà di segnalare eventuali errori nel calcolo della Tassa Rifiuti, richiedere l'aggiornamento e/o correzione di dati (anagrafici, recapiti ecc.), richieste di rimborso, richieste di riduzioni/agevolazioni ecc.. Le modalità delle segnalazioni variano in base al tipo di richiesta, possono essere presentate istanze di riesame, segnalazioni, comunicazioni, dichiarazioni ecc..

L'istanza di riesame deve essere utilizzata per la correzione di avvisi di pagamento già emessi, allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato nell'istanza. A titolo di esempio l'istanza di riesame può essere presentata per la rettifica della superficie tassabile in quanto quella agli atti dell'Ufficio non corrisponde allo stato di fatto, in questo caso il contribuente dovrà allegare all'istanza la documentazione atta a dimostrare la superficie effettivamente tassabile (planimetrie con indicazione delle superfici dei vari ambienti, documentazione fotografica ecc.). Errori nel computo degli occupanti a causa del mancato aggiornamento da parte dell'Ufficio, ecc.. Il modello dell'istanza di riesame è scaricabile nella sezione Modulistica Ufficio Tributi .

Comunicazioni e quesiti, possono essere presentate via e-mail ordinaria o segnalate direttamente allo sportello o telefonicamente. Riguardano di solito la correzione e/o aggiornamento di dati quali ad esempio errori nei dati anagrafici, aggiornamento dei recapiti (telefonici, e-mail) o chiedere che la corrispondenza venga spedita a un indirizzo diverso della residenza ecc. Segnalare anche la modifica degli occupanti (decesso, nascita, scissioni ecc.), queste variazioni, se sono evincibili dallo stato di famiglia presente in anagrafe, di norma non sono necessarie in quanto si procede d'ufficio ad effettuare gli aggiornamenti. All'Ufficio si possono porre anche quesiti e dubbi inerenti i tributi locali, il quale risponderà caso per caso ed indicando ove necessario le procedure da seguire per la presentazione di eventuali istanze.

Dichiarazioni TARI, la dichiarazione ai fini TARI deve essere presentata, in linea di massima, nel caso di nuove utenze (iscrizioni per immigrazione da altri comuni, formazione di nuovi nuclei familiari, nuove attività, nuovi immobili tenuti a disposizione ecc.) e quando vi siano variazioni rispetto alle utenze già a ruolo (modifica superficie tassabile, ampliamenti, variazioni tipologia di attività, variazioni nei componenti gli occupanti non rilevabili dalle variazioni anagrafiche, voltura utenza, cessazioni, riduzioni ecc.). La dichiarazione deve essere presentata anche per le cessazioni delle utenze, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che l'immobile in oggetto non sia suscettibile di produrre rifiuti (slaccio utenze idrica ed elettrica e assenza di arredi) o non si abbia piu' la disponibilita' dello stesso (cessazione contratto di locazione ecc.).
La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione o detenzione/occupazione di immobili o cessazione. 
Le riduzioni e/o esenzioni d'imposta hanno efficacia solamente dalla data di presentazione delle rispettive dichiarazioni. La mancata presentazione della dichiarazione ai fini TARI comporta la non applicazione di eventuale riduzione/agevolazione e nel caso di omissioni l'avvio dell'attività di accertamento con l'applicazione di sanzioni e interessi e col recupero delle imposte evase anche per gli anni pregressi.
Consultare la sezione Modulistica Ufficio Tributi per scaricare il rispettivo modello di dichiarazione.
Per qualunque chiarimento o informazione contattare l'Ufficio Tributi. Per maggiori approfondimenti si rimanda al Regolamento Comunale per la TARI , alla sezione Informazioni al Contribuente, al sito MEF - Dipartimento delle Finanze  per la consultazione della disciplina del tributo, la prassi e normativa di riferimento.

Richiesta di rimborso, qualora il contribuente risulti a credito ai fini TARI può presentare istanza per il rimborso diretto della somma a credito oppure chiedere che il credito venga compensato sempre ai fini TARI su annualità diverse oppure che la compensazione avvenga con altri tributi IUC (IMU, TARI, TASI) fino all'anno d'imposta 2019 e solo su IMU dal 2020 in poi. Una volta ricevuta l'istanza di rimborso o la richiesta di compensazione, l'Ufficio effettua la verifica della pratica e lo stato dei pagamenti del contribuente, qualora venga confermata l'esistenza del credito si procederà al rimborso o compensazione (in base alla scelta effettuata), qualora invece la presenza del credito non venga riconosciuta si procederà al diniego, nell'ipotesi che il contribuente sia a debito e non a credito come dichiarato si procederà all'emissione degli avvisi di accertamento per il recupero delle imposte non versate. I modelli per la richiesta di rimborso o di compensazione sono scaricabili nella sezione Modulistica Ufficio Tributi 

Riepilogo contatti Ufficio Tributi e modalità di trasmissione delle istanze e quesiti:
ATTENZIONE: a causa dell’evolversi dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 ed alla graduale riapertura al pubblico degli Uffici, i contatti e modalità sotto riportati potranno subire variazioni. La ricezione del pubblico presso l’Ufficio Tributi è preferibile previo appuntamento. Eventuali modifiche a tale organizzazione verranno pubblicate nel sito istituzionale.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti:
telefonicamente ai numeri 3312300348 - 3665719546;
Al seguente indirizzo e-mail: tributi@comune.villacidro.vs.it
Presso l'Ufficio Tributi sito in Piazza Municipio n. 1 con orari di ricevimento nei giorni di:
previo appuntamento Lunedì – mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
- ingresso libero Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 - giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
 
Si precisa che le richieste e comunicazioni ufficiali devono essere trasmesse esclusivamente al Protocollo Generale dell’Ente ed indirizzate all’Ufficio Tributi nei seguenti modi:
  • • a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Municipio n. 1;
  • • tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it;
  • • tramite servizio postale;
Vai alla sezione Modulistica Ufficio Tributi  in cui è possibile scaricare la modulistica per dichiarazione nuove utenze/variazioni, istanze di riesame, richieste di rateizzazione ecc..
Al fine di migliorare il servizio e ridurre i tempi di risposta ed evitare ripetute richieste di integrazioni documentali, si prega di leggere attentamente quanto riportato nella modulistica, compilando correttamente i campi obbligatori ed allegando la documentazione ivi richiesta. 

Domicilio Elettronico e ricezione documentazione

Il contribuente può scegliere la modalità di ricezione delle comunicazioni e degli avvisi di pagamento tra cartacea, e-mail ordinaria e posta elettronica certificata (PEC). Gli atti che necessitano di essere notificati a termini di legge verranno inviati in modalità cartacea salvo elezione di domicilio elettronico attraverso PEC e su espressa richiesta del contribuente. Per la comunicazione e/o modifica delle modalità di ricezione utilizzare l'apposita modulistica presente nella sezione Modulistica Ufficio Tributi 

 

Data di ultima modifica: 16/09/2021

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