IMU - Imposta Municipale Propria (dal 2020)
La legge n.160/2019 all’art. 1 comma 738 dispone l’abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI e ha istituito la nuova IMU.
Dal primo gennaio 2020 occorre fare riferimento alle singole imposte TARI e IMU in quanto non più componenti della IUC, mentre la TASI è stata abrogata.
Le disposizioni relative alla IUC sono valide per gli anni d'imposta dal 2014 al 2019.
La nuova IMU (Imposta Municipale propria) è disciplinata ai commi da 739 a 783 art. 1 della legge n.160/2019, è un'imposta patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9).
L'impianto normativo ricalca sotto molti aspetti la vecchia IMU, ad eccezione di alcune modifiche, precisazioni ed imposizione a tributo di alcune categorie in precedenza escluse.
Tra queste modifiche si segnala che non è più prevista l'assimilazione ad abitazione principale per gli italiani iscritti AIRE e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (dal 2020 dovranno pagare l'IMU). Non è prevista nemmeno l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, i quali saranno soggetti a tributo seppur con un'aliquota ridotta. Va' precisato che i fabbricati rurali strumentali fino al 2019 pagavano la TASI, in pratica la nuova IMU utilizza l'aliquota ridotta rapportata a quella prevista per la TASI, lasciando invariato il carico fiscale rispetto agli anni precedenti.
Novità per l’anno 2021 è la riduzione del 50% dell’imposta per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, relativamente a una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto.
QUANDO SI VERSA: il pagamento dell'IMU può essere fatto in due rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre di ciascun anno, oppure in unica soluzione entro il 16 giugno. Nel caso di pagamento rateale l’acconto sarà pari al dovuto del primo semestre utilizzando le aliquote e detrazioni dell'anno precedente, la rata a saldo sarà effettuata a conguaglio utilizzando le aliquote e detrazioni definitive deliberate dal Comune. Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote definitive prima della scadenza della rata in acconto, il contribuente può effettuare il calcolo utilizzando le aliquote definitive.
COME SI VERSA: L'IMU è un'imposta in autoliquidazione, pertanto è dovere del contribuente procedere al calcolo del dovuto e al rispettivo pagamento.
Al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo dell'IMU, il Comune di Villacidro ha messo a disposizione un calcolatore raggiungibile cliccando sul pulsante sottostante con il quale, inserendo i dati dei propri immobili, sarà possibile calcolare l’importo da versare e stampare il relativo Modello F24.
Calcolatore IMU
(clicca sull'immagine per calcolo)
L’importo minimo da versare è pari a € 12,00. L’importo minimo è riferito all’imposta complessiva dovuta per l'anno di riferimento e non all’importo delle singole rate né ai singoli immobili.
N.B. i calcolatori messi a disposizione del contribuente sono già aggiornati per il calcolo del ravvedimento lungo (oltre un anno) e pertanto possono essere utilizzati per il calcolo della IUC (IMU+TASI) degli anni pregressi. Di seguito il link per i calcolatori anni precedenti oppure visitate il seguente link
TERRENI AGRICOLI: Il Comune di VILLACIDRO, in base all’elenco dei Comuni Italiani predisposto dall’Istat, è classificato come Comune Totalmente Montano. Pertanto i terreni agricoli siti nel Comune di Villacidro non sono soggetti al pagamento dell’IMU.
ALIQUOTE: Per consultare gli atti che hanno determinato le aliquote e tariffe cliccare sul menu laterale la voce corrispondente oppure qui.
AREE EDIFICABILI: qualora non vi siano riferimenti che determinino il valore di un’area edificabile (quali ad es. atti di compravendita, perizie ecc.) il contribuente può determinare la base imponibile ai fini IMU utilizzando i valori medi, espressi in €/mq., determinati dall’Ufficio Tecnico e adottati con Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 03/07/2013 e riepilogati nella tabella sottostante. Qualora nella tabella non fosse presente la zona urbanistica di interesse, utilizzare un valore per similitudine dell’area in oggetto.
Zona Urbanistica
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Valore Terreno URBANIZZATO
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Valore Terreno NON URBANIZZATO
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Zona A - centro storico
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€ 128,00
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Zona B - completamento
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€ 128,00
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Zona Ct - espansione
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€ 113,00
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€ 32,00
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Zona D - Industriale
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€ 10,00
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€ 3,40
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Zona D - Artigianale - ambito 10
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€ 20,00
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Zona G - servizi generali
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€ 20,00
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Zona S - servizi
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€ 20,00
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ESENZIONI PRIMA RATA 2021: in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 sono previste delle esenzioni dal pagamento della prima rata per l’anno 2021 per determinate categorie in possesso di specifici requisiti. Per verificare se si ha diritto all’esenzione o meno si rimanda alle norme di seguito riepilogate:
- Art. 6 sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
- Art. 1 comma 599 della Legge n. 178/2020 (finanziaria 2021);
- Art. 78 comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
Ravvedimento Operoso: Nel caso il contribuente non versi l'imposta dovuta alle scadenze previste, può regolarizzare la sua posizione con l'istituto del Ravvedimento Operoso, a fronte del pagamento di una sanzione ridotta e degli interessi legali fino alla data di pagamento. La sanzione è proporzionale al periodo di ritardo (maggiore è il ritardo maggiore sarà la sanzione da applicare). Il combinato disposto dalla conversione in legge del Decreto Fiscale 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha esteso il così detto ravvedimento lungo anche ai tributi locali, permettendo di fatto ai contribuenti di poter regolarizzare i debiti tributari scaduti da oltre un anno col pagamento di una sanzione ridotta (in precedenza per i tributi locali il ravvedimento poteva essere fatto massimo entro un anno dalla scadenza). La sanzione come detto in precedenza, è rapportata al periodo di ritardo e si articola in 6 fasce. Nelle tabelle seguenti sono riportate le sanzioni e i tassi di interesse legale previsti e degli esempi di calcolo delle sanzioni e degli interessi.
N.B. il Ravvedimento Operoso non può essere fatto dopo l'emissione di avvisi di accertamento o quando siano già iniziate le attività di accertamento.
Tabella Sanzioni per ravvedimento operoso
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ritardo
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sanzione prevista
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% da applicare su importo non pagato
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entro 14 giorni
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1/15 del minimo
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0,10% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)
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dal 15° al 30° giorno
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1/10 del minimo
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1,50%
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dal 30° al 90° giorno
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1/9 del minimo
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1,67%
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dal 90° giorno ed entro 1 anno
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1/8 del minimo
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3,75%
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da 1 a 2 anni
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1/7 del minimo
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4,29%
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oltre 2 anni
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1/6 del minimo
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5,00%
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Tabella Tassi di interesse legale
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Dal
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Al
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Saggio
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Normativa
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01/01/2012
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31/12/2013
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2,50%
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Dm Economia 12/12/2011
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01/01/2014
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31/12/2014
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1,00%
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Dm Economia 12/12/2013
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01/01/2015
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31/12/2015
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0,50%
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Dm Economia 11/12/2014
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01/01/2016
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31/12/2016
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0,20%
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Dm Economia 11/12/2015
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01/01/2017
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31/12/2017
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0,10%
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Dm Economia 7/12/2016
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01/01/2018
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31/12/2018
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0,30%
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Dm Economia 13/12/2017
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01/01/2019
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31/12/2019
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0,80%
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Dm Economia 12/12/2018
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01/01/2020
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0,05%
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Dm Economia 12/12/2019
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LA DICHIARAZIONE: di seguito si riporta il testo integrale della legge 160/2019 art. 1 comma "769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme."
In attesa del Decreto del Ministero dell'Economia per la trasmissione telematica e di approvazione del nuovo modello di dichiarazione, si utilizza il modello approvato per la vecchia IMU.
Le riduzioni e/o esenzioni d'imposta hanno efficacia solamente dalla data di presentazione delle rispettive dichiarazioni. Consultare la sezione Modulistica Ufficio Tributi per scaricare il rispettivo modello di dichiarazione.
Per qualunque chiarimento o informazione contattare l'Ufficio Tributi. Per maggiori approfondimenti si rimanda al sito MEF - Dipartimento delle Finanze per la consultazione del modello Dichiarazione IMU e relative Istruzioni.
Link rapidi: Regolamenti Ufficio Tributi - Modulistica Ufficio Tributi - Ufficio Tributi
Data di ultima modifica: 22/05/2023