TASI - tassa servizi indivisibili
La legge n.160/2019 all’art. 1 comma 738 dispone l’abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI e ha istituito la nuova IMU.
Pertanto dal primo gennaio 2020 fare riferimento alle singole imposte TARI e IMU in quanto non più componenti della IUC.
Le disposizioni relative alla IUC sono valide per gli anni d'imposta dal 2014 al 2019.
Dal 01/01/2020 la TASI è stata abrogata
Validità per gli anni d'imposta dal 2014 al 2019
La TASI (Tassa Servizi Indivisibili) è la componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. E’ destinata a finanziare i costi per i servizi che il Comune eroga a favore della collettività quali illuminazione pubblica, i servizi cimiteriali, i servizi demografici, la vigilanza e la sicurezza. La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante (nella misura, stabilita dal comune, pari al 30% dell’imposta complessivamente dovuta).
QUANDO SI VERSA: l’acconto, pari al 50% deve essere versato entro il 17 giugno 2019. Il saldo dell’importo annuo dovuto deve essere versato entro il 16 dicembre 2019.
COME SI VERSA: la base imponibile della TASI è uguale a quella dell’IMU. La TASI è un'imposta in autoliquidazione, pertanto è dovere del contribuente procedere al calcolo del dovuto e al rispettivo pagamento.
Al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo delle componenti IMU e TASI, il Comune di Villacidro ha messo a disposizione un calcolatore raggiungibile cliccando sul pulsante sottostante con il quale, inserendo i dati dei propri immobili, sarà possibile calcolare l’importo da versare e stampare il relativo Modello F24.
Calcolatore IMU - TASI
(clicca per calcolo)
L’importo minimo da versare è pari a € 12,00. L’importo minimo è riferito all’imposta complessiva dovuta per l'anno di riferimento e non all’importo delle singole rate né ai singoli immobili.
LA DICHIARAZIONE: La dichiarazione ai fini IMU è valida anche ai fini TASI e deve essere presentata, in linea di massima, quando vi siano variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI già presentate (in quanto compatibili) o in tutti i casi in cui vi siano variazioni non conoscibili dal Comune (ad es. riduzioni dell'imposta, locazioni, comodato d'uso gratuito, pensionati iscritti A.I.R.E. ecc.).
Nel solo caso di locazione è possibile presentare in luogo della dichiarazione IMU (riferita ai fini TASI), l'apposita modulistica per la segnalazione degli immobili concessi in locazione e/o comodato.
Le riduzioni e/o esenzioni d'imposta hanno efficacia solamente dalla data di presentazione delle rispettive dichiarazioni. Consultare la sezione Modulistica Ufficio Tributi per scaricare il rispettivo modello di dichiarazione.
Per qualunque chiarimento o informazione contattare l'Ufficio Tributi. Per maggiori approfondimenti si rimanda al sito MEF - Dipartimento delle Finanze per la consultazione della disciplina del tributo, la prassi e normativa di riferimento.
TERRENI AGRICOLI: La TASI non è dovuta per i terreni agricoli.
Aliquote
- 1,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8, A/9);
- 1,00 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale;
- 1,00 per mille per le aree edificabili;
- 0,50 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola (in categoria D/10 oppure classificati in Altre categorie Catastali con Annotazione di Ruralità)
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta e/o occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo dell'imposta, calcolato applicando le aliquote vigenti per l'anno di riferimento, e la restante parte pari al 70% è corrisposta dal proprietario o titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Per consultare gli atti che hanno determinato le aliquote e tariffe cliccare sul menu laterale la voce corrispondente oppure qui.
Calcolatori anni precedenti:
N.B. i calcolatori messi a disposizione del contribuente sono già aggiornati per il calcolo del ravvedimento lungo (oltre un anno) e pertanto possono essere utilizzati per il calcolo della IUC (IMU+TASI) degli anni pregressi.
Link rapidi: Regolamenti Ufficio Tributi - Modulistica Ufficio Tributi - Ufficio Tributi
Data di ultima modifica: 22/04/2020