Voto domiciliare
Si richiamano le disposizioni della legge 7 maggio 2009, n. 46 recante “modifiche all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto di elettori affetti da gravi infermità, che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione”.
In concreto, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile.
Consultazioni del 15 e 16 maggio 2011
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, "non oltre il ventesimo giorno antecedente la data della votazione", cioè non oltre lunedì 25 aprile 2011.
La domanda di ammissione al voto domiciliare - in carta libera - deve indicare il completo indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria, rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione (31 marzo 2011).
Tale certificazione medica dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, all’art.1 della legge 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità del cosidetto “accompagnatore” per l’esercizio del voto.
Data di ultima modifica: 09/02/2018