Diritto di voto

L’articolo 48 della Costituzione disciplina il diritto di voto: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune che avranno compiuto i 18 anni entro il 15 maggio 2011.

Il diritto di voto è garantito anche nei riguardi di alcune categorie di elettori impossibilitati a recarsi personalmente alla sezione elettorale ovvero ad esprimere il voto personalmente.

La normativa vigente consente, infatti, a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o “volante”).

Si tratta di:

  • componenti dei seggi;
  • rappresentanti dei partiti e gruppi politici e dei promotori dei referendum;
  • ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi;
  • militari e appartenenti a corpi militari, alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • degenti in ospedali e case di cura;
  • ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità;
  • detenuti.

 

 

Data di ultima modifica: 08/02/2018

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto